Fotovoltaico: guida all’iter semplificato di connessione

Impianto fotovoltaico su tetto
Solar panel on a red roof

Quando si decide di installare un impianto fotovoltaico a servizio della propria casa, vuoi sul tetto, in un angolo del giardino, o in qualsiasi altro punto, ovviamente è bene capire e valutare innanzitutto quali possano essere i rendimenti effettivi,stabilendo a conti fatti la convenienza dell’operazione. Non ci si può, però, esimere dall’informarsi per tempo di quali siano le autorizzazioni necessarie da richiedere agli enti e/o alle pubbliche amministrazioni, così come se vi siano eventuali comunicazioni chel’utente deve preventivamente inoltrare.

Se per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, o per quelli installati all’interno di zone vincolate, l’iter autorizzativo può rivelarsi decisamente lungo e complesso; per quanto concerne invecei piccoli impianti, siano essi domestici o industriali, nella maggior parte dei casi per avviare i lavori è sufficiente inoltrare una semplice Comunicazione preventiva all’Ufficio Tecnico del Comune.

Molto dipende anche da dove ci si trova e dalle normative comunali e regionali che regolamentano i permessi, secondo criteri che, sebbene debbano rimanere coerenti alle linee guida nazionali, possono essere diversi da una zona all’altra.

A partire da novembre 2015, però, è possibile contare su un’importante semplificazione burocratica, che ha velocizzato e snellito di molto l’iter autorizzativo per quanto concerne le piccole installazioni. Si tratta della cosiddetta “Procedura Semplificata per la realizzazione, la connessione e l’avviamento di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici”.

Vediamo, dunque, di entrare nel merito della questione, capendo bene di che si tratta, quando è possibile applicare tale procedura e quali vantaggi comporta per l’utente, sia in termini di tempistiche che di oneri legati ai costi di connessione.

1. Cos’è l’iter semplificato e perché viene proposto

L’iter semplificato per la connessione di impianti fotovoltaici è in vigore dal 22 novembre 2015. Da quel momento le procedure amministrative necessarie per l’installazione di molti piccoli impianti sono senza dubbio più snelle d’un tempo. L’obiettivo, che l’allora ministro dello Sviluppo economico si era prefissato di raggiungere con la firma di questo provvedimento, era di ottenere la massima semplificazione a favore dell’utente, agendo su due fronti:

  • riducendo drasticamente la quantità di informazioni e di dati da trasmettere da parte dei richiedenti alle Amministrazioni e ai soggetti interessati, incentivando invece lo scambio di informazioni tra Comuni, Gestori di rete e GSE;
  • razionalizzando l’intero iter procedurale attraverso il sito del Gestore di rete.

Ecco, allora, che, tramite questa procedura semplificata, l’utente ha un solo interlocutore ed è chiamato a comunicare con un’interfaccia informatica unica, per mezzo del cosiddetto Modello Unico. Niente più comunicazione preventiva all’ufficio comunale, nessuna incertezza né dubbio sul cosa si debba fare e a chi ci si debba rivolgere: la procedura è lineare, semplice e soprattutto unica.

Non tutti possono avvalersi di tale semplificazione, che però di fatto risulta ad appannaggio, di buona parte degli impianti fotovoltaici che attualmente vengono installati.
Prima di analizzare, passo passo, cosa preveda questo iter semplificato, vediamo di capire dunque quali requisiti bisogna soddisfare per potervi accedere.

2. Quando si può beneficiare dell’iter semplificato

La procedura semplificata, come già accennato, non vale per tutti gli impianti di nuova installazione, ma può essere applicata solo in alcuni casi. Detto ciò, la stragrande maggioranza dei piccoli impianti ad uso domestico, come anche industriale, può effettivamente beneficiarne. Stabiliamo brevemente, ma puntualmente, quali siano i requisiti necessari per poter intraprendere questo iter semplificato.

Un impianto fotovoltaico di nuova installazione deve soddisfare contemporaneamente tutte le seguenti caratteristiche:

  • Deve venir installato presso utenti finali che già dispongono un’utenza elettrica attiva in bassa tensione. Ciò significa che l’impianto fotovoltaico di nuova installazione dovrà essere allacciato ad un contatore già esistente. Se si ha a che fare con edifici di nuova costruzione privi di contatore, o con immobili che hanno disattivato il contatore elettrico non è possibile procedere con l’iter semplificato.
  • L’impianto fotovoltaico che si desidera installare, non deve avere una taglia che in potenza nominale risulti superiore ai 200 kWp, la potenza è calcolata come valore minimo tra potenza del generatore fotovoltaico e inverter. Ad esempio se ho un generatore da 3,5 kWp con inverter da 3 kw, la potenza sarà 3kW. Se invece ho ho un generatore da 3,5 kWp con inverter da 43 kw la potenza sarà 3,5kW;
  • Contestualmente alla richiesta di installazione, per l’impianto in questione deve venir fatta anche domanda al GSE per l’allacciamento in rete con il regime del cosiddetto “Scambio Sul Posto” (convenzione SSP), “Cessione parziale” o “totale” (Ritiro dedicato o RID);
  • L’impianto andrà tassativamente installato sulla copertura dell’edificio che andrà a servire, secondo le modalità specifiche di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Ovvero, utilizzando pannelli che siano collocati in aderenza al tetto o addirittura integrati allo stesso.
  • Sullo stesso punto di prelievo e connessi alla medesima utenza elettrica non dovrà esserci nessun altro impianto di produzione di energia elettrica.
  • L’area su cui sorge l’abitazione non deve essere soggetta a vincolo di nessuna natura. Ad esempio un impianto fotovoltaico realizzato in fascia di rispetto fluviale o stradale, o in una zona del centro storico o sottoposta a vincolo paesaggistico deve seguire l’iter ordinario;
  • Infine, la domanda di connessione con l’iter semplificato non può venir richiesta per impianti che sebbene siano già stati realizzati ma non sono ancora stati autorizzati ed allacciati alla rete.

Per tutti i piccoli impianti che, per qualche ragione, non soddisfacendo in toto i requisiti suddetti, non possono beneficiare della procedura unica semplificata, per quanto concerne i permessi, normalmente oggi, è sufficiente comunque inviare una Comunicazione di Inizio lavori all’Ufficio Tecnico del proprio Comune. L’installazione di pannelli fotovoltaici, infatti, rientra tra gli interventi cosiddetti di “edilizia libera” ed è soggetta al principio del silenzio assenso.

Solo per i grandi impianti o nei i casi più complessi, che coinvolgano aree sottoposte a vincoli o a tutela, oppure che modifichino la sagoma, la volumetria, la destinazione d’uso di un immobile, allora la competenza passa alla Provincia, alla Regione o alla Soprintendenza (maggiori dettagli sull’iter ordinario).

3. Compilazione e invio del modello Unico

L’iter semplificato, come già accennato, consiste in una procedura on line, basata sostanzialmente sulla compilazione del cosiddetto Modello Unico, reperibile sul sito del gestore di rete. Questo a sua volta è costituito da due parti. La PARTE I riporta tutti dati che vanno forniti al gestore prima di dare inizio ai lavori e quindi va compilata immediatamente nel momento in cui si decide di installare un impianto fotovoltaico sul tetto della propria abitazione. La PARTE II, invece, va compilata ed inviata al termine dei lavori e serve a completare la procedura già avviata con la PARTE I. Entrambe le parti del Modello Unico vanno compilate e sottoscritte a cura del soggetto richiedente e poi trasmesse on line al gestore di rete competente.

Vediamo di che si tratta, analizzando l’iter dall’inizio alla fine.

4. Modello Unico PARTE I

Alla prima parte del modulo, contenente per lo più i dati anagrafici del compilatore, nonché notizie circa l’immobile su cui andrà installato l’impianto, è necessario allegare copia del documento di identità del richiedente ed uno Schema elettrico unifilare dell’impianto, che sia redatto e firmato a cura di un progettista o tecnico abilitato. Inviando questa prima parte del modulo non è necessario comunque effettuare alcun versamento.

Con l’iter semplificato, infatti,sarà poi il Gestore di rete ad interagire con GSE, Terna e Comune ed a comunicare all’utente quanto eventualmente dovuto.

Entro 20 giorni lavorativi dall’invio della PARTE I del Modello Unico, infatti, il gestore è tenuto ad effettuare tutte le verifiche del caso, controllando anche il tipo di lavori di connessione che effettivamente sarà necessario effettuare per la connessione e messa in esercizio dell’impianto in oggetto. Se non sussistono criticità sulla linea elettrica indicata, l’iter semplificato viene effettivamente avviato senza problemi. Ma fate attenzione perché, anche in questi frangenti, è possibile che E-Distribuzione (o chi per esso) richieda l’esecuzione di lavori di rete in modo da poter effettivamente allacciare l’impianto.

Qualora si rendano necessari lavori di rete, il gestore entro i 20 giorni suddetti ne darà comunicazione al “soggetto richiedente”, che dal canto suo dovrà confermare l’accettazione del preventivo fornitogli dal gestore, pagando subito il 30% dei costi previsti per dar seguito al tutto.

L’utente, con questa prima parte della procedura, viene di fatto sollevato dalle altre formalità e comunicazioni, che un tempo erano necessarie e può a tutti gli effetti dare avvio all’installazione del proprio impianto (compresa quella al Comune).

4.1 Le comunicazioni del gestore

A questo punto, con l’iter semplificato,la palla passa al gestore di rete che, tramite PEC, deve:

  • provvedere ad inviare copia della PARTE I del Modello Unico al Comune;
  • inviare copia del Modello Unico al GSE;
  • caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna;
  • addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione. Normalmente si tratta di un centinaio d’euro più IVA e l’addebito avviene in automatico, poiché sul Modello Unico il richiedente è tenuto ad indica il suo IBAN, preautorizzando il gestore al prelievo della quota necessaria alla connessione. In ogni caso, è possibile conoscere a priori l’ammontare preciso di tale quota, che viene chiaramente indicata nel sito web del gestore di rete;
  • inviare copia di tutte le ricevute delle suddette trasmissioni al richiedente;
  • ed infine, qualora ne ricorrano le condizioni, sempre tramite PEC deve inviare i dati dell’impianto anche alla Regione.

4.2 Il regolamento di esercizio

Fatte le suddette comunicazioni il gestore di rete deve mettere a disposizione del richiedente il “Regolamento di esercizio”. Si tratta di un documento che in gran parte viene fornito già precompilato e che il richiedente deve sottoscrivere dopo averlo completato nei campi e negli allegati richiesti.

In genere le informazioni necessarie sono inerenti le caratteristiche dell’impianto fotovoltaico come effettivamente realizzato.
Gli allegati, invece, normalmente, sono:

  • la dichiarazione di conformità dell’impianto fotovoltaico rilasciata dall’installatore (ai sensi del D.M. 22/01/08, n. 37);
  • la dichiarazione di conformità di tutti i vari componenti installati (inverter, sistemi di protezione di interfaccia…) rilasciata dagli enti accreditati ed attestanti la conformità dei dispositivi alla norma CEI 0-21;
  • il test report, o rapporto di prova sul campo, inerente gli inverter installati o le protezioni esterne di rete (i cosiddetti SPI, ovvero sistemi di protezione di interfaccia);
  • lo schema elettrico unifilare dell’impianto così come effettivamente realizzato.

5. Allaccio dell’impianto e PARTE II

Una volta che sono stati portati a termine tutti i lavori necessari alla realizzazione ed installazione dell’impianto, il soggetto richiedente dovrà trasmette al gestore di rete la PARTE II del Modello Unico e il regolamento di esercizio sottoscritto. In questo modo l’utente dichiara di aver preso visione e di accettare le clausole presenti nel contratto per l’erogazione del servizio di scambio sul posto, fornito dal GSE e inoltrato al richiedente tramite il gestore di rete.

Il gestore di rete controllati i documenti, se non riscontra la presenza di errori o anomalie, nel giro di 10 giorni al massimo procede all’attivazione dell’impianto di produzione e lo fa recandosi, previo appuntamento,sul luogo in cui è stato realizzato l’impianto. In tale frangente, i tecnici installano il contatore di produzione e riprogrammano quello già esistente di scambio, in modo tale che contabilizzi il flusso di energia in prelievo ed anche quello in immissione. A questo punto tutto è pronto e l’impianto fotovoltaico viene messo in funzione.
Subito dopo è ancora il gestore di rete che deve provvedere:

  • ad inviare copia della PARTE II del Modello Unico al Comune, sempre tramite PEC;
  • inviare copia anche al GSE, in modo da perfezionare la richiesta del servizio di scambio sul posto;
  • comunicare tramite il portale Gaudì l’avvenuta entrata in esercizio dell’impianto, validandone i dati definitivi;
  • inviare copia di tutte le suddette ricevute di trasmissione al soggetto richiedente, che è tenuto a conservarle.

6. Quali vantaggi comporta l’adesione all’iter semplificato

Il vantaggio principale di questo iter semplificato è chiaramente quello di avere un unico interlocutore con cui interfacciarsi, il che comporta anche un netto risparmio di tempo e sovente di denaro. Non c’è più bisogno di comunicare alcunché al Comune ed anche la richiesta di istanza per lo scambio sul posto, che peraltro è condizione indispensabile per aderire all’iter semplificato, viene inoltrata direttamente da Enel, o da chi per esso. È così il gestore di rete prescelto a farsi carico di ogni cosa, relazionandosi e scambiando informazioni con gli enti e con il GSE dopo aver provveduto all’effettivo allacciamento dell’impianto fotovoltaico.

Come avrete capito, la procedura semplificata per l’allacciamento in rete di nuovi impianti fotovoltaici non riguarda tutti. Detto ciò, a conti fatti,è applicabile per la maggior parte degli impianti domestici o industriali di nuova installazione e certamente agevola gli utenti nel disbrigo di pratiche che diversamente potrebbero rivelarsi piuttosto confuse e soprattutto porterebbero a perdere più tempo fosse anche solo per la necessità di interfacciarsi allo stesso tempo con diversi interlocutori.

9 Commenti

  1. Buonasera,
    desidero installare un impianto fotovoltaico sulla mia abitazione e al momento ho un contatore da 3kW. Se l’impianto fotovoltaico che voglio installare è da 6kW, rientro nell’iter semplificato?

    • In linea di massima no, visto che con 6kWp di pannelli sicuramente va installato un inverter con potenza maggiore di 3,3 kW (3 kw + tolleranza 10%). Si potrebbe solo se l’inverter fosse da 3, ma non ha tanto senso questa scelta impiantistica.

  2. Buonasera,
    ho un impianto fotovoltaico da 8kW con inverter trifrase da 8 kw regolarmente funzionante con contratto GSE quarto conto energia. Il contatore è di 4,5 kw trifase
    Vorrei installare un’altro impiato fotovoltaico da 6 kW collegato con pacco batterie etc. E’ possibile senza andare ad intaccare il primo impianto? e se si può installare quale iter seguire?
    grazie

  3. Salve
    Ottima descrizione
    La mia domanda è se anche il mio elettricista si può occupare della pratica di connessione del mio impianto?
    Oppure ci vuole per forza un tecnico abilitato tipo un perito elettrico?
    Grazie

    • Buongiorno, al momento della connessione c’è una parte che ha bisogno della firma di un tecnico abilitato, quindi potrebbe farla lui e poi chiamare un tecnoco abilitato solo per quelle parti.

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