
All’inizio del 2008, nel nostro paese, si è verificato uno dei più importanti cambiamenti nella legislazione relativa al settore degli impianti realizzati all’interno degli edifici: stiamo parlando del dm 37 08, un Decreto Ministeriale che definisce le specifiche tuttora in vigore relative alla realizzazione degli impianti a regola d’arte.
Il testo completo del decreto si può trovare sulla gazzetta ufficiale (scarica il d.m. 22 gennaio 2008 n. 37), per chi fosse interessato a leggerlo in modo specifico, mentre in questa pagina lo descriveremo in generale, elencandone le particolarità.
il decreto 37/08 è un evoluzione dell legge 46 1990 (oggi non più in vigore), che in pratica ha regolato per ben 18 anni il settore degli impianti interni agli edifici, fissando i requisiti della regola dell’arte .
Il DM 37 08 e gli impianti a regola d’arte
L’obiettivo di questo decreto è stato il riordino delle disposizioni relative all’installazione degli impianti all’interno degli edifici, esso, come è stato detto prima, sostituisce la legge 46 1990, per cui se le basi sono le stesse ci sono alcune differenze importanti che bisogna prendere in considerazione.
Il decreto è così strutturato:
- Nel primo articolo si parla degli impianti a cui si applica il Decreto, che sono gli stessi stabiliti dalla legge 46/90, senza differenze escludendo però gli impianti che, per la sicurezza, sono normati dai regolamenti comunitari (Regolamenti CE/UE).
- Dopo un secondo articolo dove sono presenti le definizioni, nel terzo articolo si parla delle imprese abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti; i requisiti tecnico-professionali, che variano leggermente rispetto a quelli della vecchia legge, si trovano nell’articolo 4. La realizzazione e l’installazione degli impianti si trova invece nell’articolo 6.
- Il quinto articolo parla dei requisiti di progettazione degli impianti, che a differenza della vecchia legge sono definiti in modo specifico indicando anche le specifiche competenze tecniche richieste per l’installazione di questi impianti.
- L’articolo 7 parla della Dichiarazione di Conformità e della Dichiarazione di Rispondenza. La Dichiarazione di Conformità è obbligatoria per i nuovi impianti, mentre la Dichiarazione di Rispondenza è essenzialmente un controllo per il quale l’impianto corrisponde ai requisiti che si fa se la Dichiarazione di Conformità non è più reperibile: maggiori informazioni sui due documenti e come richiederli sono disponibili negli articoli specifici.
- L’articolo 8 definisce gli obblighi del committente degli impianti o del proprietario degli stessi.
- Nell’articolo 9 invece si parla del certificato di agibilità che viene rilasciato una volta presentate la DIRI o la DICO, come specificato dall’articolo 7.
Gli ultimi articoli della legge parlano del deposito, del cartello informativo obbligatorio quando iniziano i lavori per la costruzione dell’impianto, e poi delle sanzioni se gli obblighi previsti dalla legge non vengono ottemperati da qualcuna delle parti interessate.
Le differenze principali, quindi, che vengono introdotte dalla nuova legge sono la Dichiarazione di Rispondenza e le specifiche competenze tecniche richieste a chi progetta gli impianti, oltre alle variazioni nelle procedure di progettazione e installazione degli stessi.
Da notare, infine, che nello stesso anno di presentazione del decreto è stato abrogato l’articolo 13, che riguarda la documentazione tecnica: questo significa che, se ci trasferiamo dall’immobile, non è più obbligatorio conservare la documentazione tecnica, così come non è più necessario consegnarla al nuovo proprietario (se l’immobile viene venduto) oppure al nuovo inquilino (se l’immobile viene affittato).
Un po’ di storia: la Legge 46/90
A titolo di curiosità si riporta qui sotto la struttura della legge che rivoluziono il mondo degli impianti:
- Nel primo articolo si definiscono gli ambiti di applicazione, che sono quelli dell’energia elettrica, gli impianti radiotelevisivi (antenne), quelli di riscaldamento e climatizzazione, e poi l’impianto dell’acqua, del gas, di sollevamento (ascensori) e antincendio.
- Nell’articolo 2 si definisce chi sono i soggetti abilitati alla realizzazione degli impianti, che devono essere realizzati da un responsabile tecnico che risponda a specifici requisiti.
- Nel terzo articolo vengono definiti i requisiti che deve avere chi realizza gli impianti (laurea, diploma tecnico, tre anni di lavoro nel settore); chi si accerta dei requisiti e come ottenerli è descritto rispettivamente negli articoli 4 e 5 della legge. La disciplina dell’installazione dell’impianto si trova invece nell’articolo 7.
- Nel sesto articolo si parla di progettazione degli impianti, che devono essere progettati da professionisti iscritti agli specifici albi professionali, mentre i progetti devono essere depositati presso il comune.
- L’articolo 9 parla della dichiarazione di conformità dell’impianto, che viene rilasciata dall’impresa che lo installa, dopo la presentazione della quale, come specificato nell’articolo 11, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità della struttura.
Queste le basi normative, che sono state riprese e ampliate nel dm 37 08, attualmente in vigore.