
Un tempo sulla fornitura di energia elettrica, così come per il gas, l’acqua, ecc… vi era il monopolio statale. In ogni area esisteva un operatore di riferimento, vuoi Enel o una delle altre ex aziende municipalizzate, che si occupava sia della distribuzione che della fornitura dell’energia elettrica, con prezzi e condizioni di fornitura fissi e stabiliti dalla legge.
L’avvento del mercato libero dell’energia
Oggi lo scenario è decisamente cambiato a seguito dell’emanazione del cosiddetto decreto Bersani (Dlgs. n°79 del 16/03/1999). A partire da luglio 2007 il mercato dell’energia in Italia è stato completamente liberalizzato e di fatto è stato spezzato in parti: da una parte vi è il distributore (che può essere ad esempio E-distribuzione) e dall’altra vi è il fornitore di energia elettrica o trader, che vende al singolo o all’impresa proponendo la sua offerta.
L’utente finale può scegliere autonomamente solo il fornitore, valutando tra le varie condizioni d’acquisto dell’energia che gli vengono proposte, sulla base delle proprie esigenze specifiche e dell’utilizzo effettivo che questo fa dell’energia elettrica. In ogni zona, invece, vi è un solo distributore di riferimento che si occupa anche della lettura dei contatori e della manutenzione della rete elettrica di distribuzione. Nel momento in cui il singolo cittadino o la tale azienda scelgono un determinato fornitore entrano a far parte del cosiddetto “mercato libero”.
Cosa accade a chi non entra nel mercato libero?
Entrare nel mercato libero non è obbligatorio fino a luglio 2019: coloro che decidono di non aderire a tale possibilità possono rimanere cliente con le condizioni economiche e di servizio di maggior tutela, stabilite dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia,reti e ambiente).
Esistono infatti norme e strumenti di tutela che garantiscono a chi non sceglie volontariamente la regolare continuità dell’erogazione del servizio e l’applicazione di prezzi ragionevoli. Hanno potuto avvalersi del servizio di Maggior Tutela solo i clienti residenziali (domestici) e quelli aziendali con partita IVA, fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro e fino a 50 dipendenti.Invece,per le aziende che non hanno già optato per un fornitore del libero mercato e abbiano almeno un’utenza sul territorio nazionale in media tensione, oppure un fatturato annuo superiore ai 10 milioni di euro, o ancora più di 50 dipendenti, è stato istituito il Servizio di Salvaguardia. Tale servizio è stato denominato di salvaguardia proprio perché istituito per evitare che un cliente aziendale del mercato libero, rimasto senza contratto di fornitura, restasse sprovvisto di elettricità.
Cosa cambia a partire dal 1 luglio 2019
Oggi le novità sul fronte mercato libero sono quanto mai pressanti, perché a partire dal primo luglio 2019 il servizio di maggior tutela verrà definitivamente abolito ed anche per i piccoli utenti verrà sostituito dal servizio di salvaguardia.
In questo momento storico, dunque, è quanto mai importante comprendere a fondo le differenze fra servizio di salvaguardia e servizio a maggior tutela, specie in ottica di tariffe, in modo da compiere una scelta oculata e consapevole, che porti a decidere se entrare nel mercato libero o rimanere d’ufficio nel regime di salvaguardia, avendo come nuovo fornitore il vincitore di un’asta pubblica indetta dall’Acquirente Unico, società pubblica gestita direttamente dal GSE.