
Quando dobbiamo effettuare dei lavori su un immobile, oppure dobbiamo venderlo o metterlo in affitto, dobbiamo adempiere ad una serie di necessità burocratiche; alcune di queste necessità riguardano gli impianti che sono presenti nell’edificio, come l’impianto elettrico, quello del gas, oppure dell’acqua.
Ogni impianto che venga costruito oggi, ma anche già esistente, deve rispettare delle precise normative richieste dalla legge (DM 37/08) che riguardano la sicurezza dell’impianto nell’ottica di evitare gli incidenti. Per certificare che un impianto è “a norma di legge”, la normativa italiana richiede un documento che si chiama Dichiarazione di Conformità, detta anche DICO. In casi specifici, questo documento può essere sostituito da un altro, detto Dichiarazione di Rispondenza, o DIRI.
In questo articolo andremo a vedere le differenze tra questi due documenti, come si possono richiedere e quando è necessario uno piuttosto che l’altro.
La Dichiarazione di Conformità degli Impianti
La Dichiarazione di Conformità esiste da diversi anni, dal 1990, ed è un documento (che contiene varie parti) che certifica che l’impianto è a norma di legge.
Viene redatta sempre in caso di installazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto già esistente, e può essere emessa da un professionista o dal tecnico che installa l’impianto. La Dichiarazione di Conformità certifica la conformità alla normativa attualmente in vigore; questo significa che, se non effettuo alcun lavoro all’impianto, questo deve rispondere alle norme che erano in vigore quando è stato fatto, non a quelle odierne.
Se l’impianto è modificato, deve rispondere alle regole di oggi. Maggiori informazioni sulla Dichiarazione di Conformità e sugli impianti ad essa soggetti si possono trovare in questa pagina.
La Dichiarazione di Rispondenza degli impianti
La Dichiarazione di Rispondenza va a sostituire la Dichiarazione di Conformità, ma solamente in alcuni casi specifici, precisamente quelli in cui la Dichiarazione di Conformità originale non è reperibile.
Si può richiedere per gli stessi impianti della Dichiarazione di Conformità, ma solo se installati dal 1990 al 2008; per quelli realizzati prima, non viene richiesto nessuno dei certificati, mentre dopo il 2008 viene sempre e solo richiesta la Dichiarazione di Conformità.
La differenza principale è il modo con cui la Rispondenza si redige: se la Conformità, infatti, viene redatta solo in seguito ad una modifica effettiva dell’impianto, la Rispondenza è solamente un’osservazione (con prove tecniche) di un impianto già esistente, che non viene modificato.
E’ per questo che si richiede solamente quando la Dichiarazione di Conformità (che comunque da qualche parte esiste, perché viene richiesta fin dal 1990) è andata smarrita: semplicemente, chi emette la Dichiarazione di Rispondenza non può modificare appositamente l’impianto (ovviamente), e allora fa una serie di rilievi atti a stabilire se quell’impianto è in linea con le normative dell’epoca in cui è stato costruito, non con quelle di oggi.
Se l’impianto, invece, viene in qualunque modo modificato, è necessario redigere una nuova Dichiarazione di Conformità, e allora la Dichiarazione di Rispondenza non serve.
Maggiori informazioni sulla Dichiarazione di Rispondenza e sui documenti che contiene si possono trovare in questa pagina.
Quando si può emettere la DIRI in sostituzione della DICO?
La Dichiarazione di Rispondenza si può emettere, quindi, essenzialmente solo in un caso, come ribadisce il DM 37/08: quando un impianto sia stato installato dal 1990 al 2008 ma non siamo in grado di reperire (parzialmente o totalmente) la Dichiarazione di Conformità originale.
Nel caso in cui l’impianto sia stato installato prima del 2008, infatti, non è necessario nessuno dei due documenti, mentre nel caso in cui sia successivo al 2008, oppure si vada a modificare un impianto datato 1990-2008, è comunque necessaria la DICO, che non può essere sostituita dalla DIRI.
Chi può rilasciare la DICO e la DIRI?
Le due dichiarazioni possono essere rilasciate solamente da professionisti, che però non sono gli stessi per le due dichiarazioni.
I professionisti che possono rilasciare la Dichiarazione di Conformità sono infatti più numerosi di quelli che possono rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza. Invece, tutti i professionisti che possono rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza possono rilasciare anche la Dichiarazione di Conformità.
Possono rilasciare la Dichiarazione di Conformità:
- Professionisti in possesso di un diploma di laurea in materia tecnica specifica (ingegneria) o un diploma tecnico superiore specifico;
- Chi è in possesso di un diploma superiore, ma solo se ha lavorato per due anni presso un’impresa che poteva già redigere le DICO, se l’impianto non è soggetto a obbligo di progetto;
- Chi è in possesso di un attestato tecnico, ma solo se ha lavorato per quattro anni consecutivi presso un’impresa che poteva già redigere le DICO, se l’impianto non è soggetto a un obbligo di progetto.
I professionisti che possono rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza sono invece:
- Professionisti iscritti ad un’ordine professionale con esperienza di almeno 5 anni nel settore a cui l’impianto si riferisce;
- Responsabili tecnici di un’impresa di installazioni che operano nell’impresa da almeno cinque anni, ma solo se l’impianto non è soggetto ad obbligo di progetto.
Questo significa che, nel caso in cui abbiamo bisogno sia di una DICO (per un impianto che modifichiamo) che di una DIRI (per un impianto che dobbiamo certificare ma che non andiamo a modificare) conviene rivolgersi ad un professionista abilitato a redigere la Dichiarazione di Rispondenza, per evitare di doversi rivolgere a due professionisti diversi.
Conclusione
Le informazioni che abbiamo visto sopra rappresentano essenzialmente le differenze che intercorrono tra i due tipi di documentazione.
Di seguito proponiamo una tabella riassuntiva che permette di capire quando è necessaria la Dichiarazione di Conformità e quando può essere invece emessa la Dichiarazione di Rispondenza; considerando che non tutti i professionisti, come abbiamo visto, possono emetterle entrambe, è utile per capire a chi ci si può rivolgere per avere una delle due dichiarazioni.
Tipo di intervento | Dichiarazione Conformità | Dichiarazione Rispondenza |
Installazione di un nuovo impianto | Si | No |
Modifica di un impianto già esistente | Si | No |
Certificazione di un impianto installato nel 2010 senza modifiche | Si | No |
Certificazione di un impianto installato nel 2000 senza modifiche | Si | Si |
Certificazione di un impianto installato nel 1980 senza modifiche | No | No |
Richiesta di abitabilità per casa con un impianto del 2010 | Si | No |
Richiesta di abitabilità per casa con un impianto del 2000 | Si | Si |
Richiesta di abitabilità per casa con un impianto del 1980 | No | No |
Modifica di un impianto già esistente installato nel 2000 | Si | No |
Modifica di un impianto già esistente installato nel 1980 | Si | No |
Si può quindi capire molto bene dalla tabella che sono molti di più i casi in cui è necessaria la Dichiarazione di Conformità, rispetto ai casi in cui è possibile presentare la Dichiarazione di Rispondenza; la casistica totale, comunque, conta poco, in quanto la cosa più importante per richiedere l’una o l’altra è sempre la situazione del vostro immobile e, soprattutto, del vostro impianto.
Buongiorno, ho comperato una casa ed è stato fatto una dichiarazion di rispondenza all’impianto eletrico. Il cancello e le luci in giardino non sono funzionanti. Con il sopraluogo dell’eletricista per fare la dichiarazione di rispondenza non doveva venire anche apurato ché fosse tutto funzionante?
Mille grazie
Distinti saluti
Raffaella Meneghello
Si, a meno che non siano stati esclusi gli impianti esterni alla casa: bisogna leggere cosa c’è scritto nella dichiarazione di rispondenza. Saluti.
buongiorno, nel 2015 ho ultimato la costruzione della mia casa. Sempre nello stesso anno la ditta che ha effettuato i lavori è fallita e non mi è stato rilasciato alcun certificato. Dovendo richiedere il certificato di agibilità posso richiedere una dichiarazione di rispondenza? se non è possibile come mi devo comportare?
Grazie
Buongiorno
Nel caso di una ristrutturazione totale di un’abitazione, che ha comportato il rifacimento totale dell’impianto idrico e la sostituzione delle tubazioni del riscaldamento dalla caldaia esistente ai corpi riscaldanti esistenti, l’installatore deve rilasciare Di.Co. o Di.Ri. per i 2 impianti?
Grazie
Salve, DICO in quanto l’impianto è stato rifatto totalmente.
Scusate citando nuovo impianto anche in caso di immobile già con agibilità e abitabilità.
Se l’impianto viene rifatto si.