Dichiarazione di rispondenza (DIRI) secondo il DM 37/08

La Dichiarazione di Rispondenza, in gergo tecnico denominata anche DIRI, è un documento sostitutivo di un certificato obbligatorio per gli impianti di qualsiasi edificio, ad uso immobiliare e non.

Sostituisce infatti la Dichiarazione di Conformità, o DICO, quando questo documento originale non è più reperibile: a differenza della Dichiarazione di Conformità, però, si può redigere solamente quando un impianto è già esistente, e non si può richiedere per un nuovo impianto.

In questo articolo vedremo le sue caratteristiche, le particolarità e le differenze con il “documento principale” che va a sostituire.

Dichiarazione di Rispondenza: quando è necessaria

Come abbiamo detto prima, la Dichiarazione di Rispondenza è un documento sostitutivo, quindi si fa con il preciso scopo di sostituire la Dichiarazione di Conformità, quando questa non è reperibile.

modello dichiarazione di rispondenz
La Dichiarazione di Rispondenza è stata introdotta solo recentemente nell’ordinamento italiano, con il D.M. 37/08, perché prima non era presente; era già presente, invece, la Dichiarazione di Conformità, che risale al 1990.

Poiché le Dichiarazioni di Conformità per i 18 anni che vanno dal 1990 al 2008, considerando i cambiamenti nell’archiviazione dei documenti, possono esser state smarrite e non essere più presenti né nel comune, né presso il proprietario dell’immobile, né presso l’installatore (che ha l’obbligo di conservarle, ma non così a lungo), per ottenere il certificato di abitabilità di un immobile, o per altre pratiche (vendita, affitto dell’immobile) potrebbe essere necessario certificare che uno degli impianti dell’edificio è legale, prima di poter procedere, pur senza effettuare alcun lavoro sull’edificio; in questo caso si redige la dichiarazione di rispondenza.

Se un impianto, invece, è stato fatto dopo il 2008, bisogna necessariamente reperire la Dichiarazione di Conformità originale, per cui non è possibile sostituirla con la Dichiarazione di Rispondenza. Nel caso in cui, invece, l’impianto si vada a modificare, chi lo fa dovrà necessariamente redigere una nuova Dichiarazione di Conformità, motivo per cui non sarà necessaria una DIRI (c’è una DICO più recente).

Naturalmente, questo dipende dalla situazione dell’immobile: per esempio, se devo certificare due impianti diversi, come luce e acqua installati nel 2000, ma devo fare dei lavori solo all’impianto elettrico, avrò una DICO nuova per l’impianto elettrico, una DIRI per quello dell’acqua che non è stato toccato.

Per quali impianti è necessaria la Dichiarazione di Rispondenza?

La Dichiarazione di Rispondenza, essendo una sostituzione della Dichiarazione di Conformità, è necessaria per tutti gli impianti per cui era necessaria la Dichiarazione di Conformità dal 1990 al 2008, installati in quegli anni. Gli impianti sono, come si legge nell’Art. 1 della legge 46/1990:

  • Impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia elettrica in abitazioni e altri edifici non ad uso abitativo;
  • Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (parafulmini);
  • Impianti di riscaldamento e climatizzazione a fluido (condizionatori e climatizzatori, ovvero pompe di calore);
  • Gli impianti dell’acqua;
  • Gli impianti per il trasporto del gas allo stato liquido o areiforme;
  • Gli impianti di sollevamento di persone o cose tra cui ascensori, montacarichi e scale mobili;
  • Gli impianti di protezione antincendio.

Gli impianti sono sia quelli ad uso civile, sia (Art. 1, Co. 2) quelli adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri utilizzi.

Da notare che la Dichiarazione di Rispondenza non certifica la conformità alle normative attuali, ma quella alle normative dell’epoca, anche se adesso sono abrogate. Questo significa che, per un impianto del 1990, la Dichiarazione di Rispondenza evidenzierà la rispondenza dell’impianto alle normative del 1990. Non c’è infatti alcun obbligo che richiede l’aggiornamento dell’impianto alle normative attuali, sempre che l’impianto non venga modificato.

Chiaramente, se l’impianto viene modificato in qualunque parte, non essendo valida la Dichiarazione di Rispondenza ed essendo invece necessaria una nuova Dichiarazione di Conformità, quell’impianto dovrà essere conforme alle normative in vigore oggi, non a quelle in vigore quando è stato costruito.

Chi può redigere la Dichiarazione di Rispondenza?

Bisogna considerare che la differenza fondamentale tra la Conformità e la Rispondenza è che mentre la prima è un’operazione invasiva, in cui si modifica effettivamente l’impianto, per cui chi lo installa sa che materiali ha utilizzato e che leggi ha seguito, la Dichiarazione di Rispondenza non va a modificare nulla, ma è redatta in seguito ad un’ispezione visiva dell’impianto, valutando la conformità alle normative.

Per questo motivo, essendo necessaria una maggiore esperienza, le persone che possono redigere la DIRI sono meno rispetto a quelle che possono redigere la DICO. Questo significa che, per esempio, se un tecnico che installa il nuovo impianto dell’energia elettrica può rilasciare una DICO, potrebbe non poter rilasciare una DIRI per l’impianto del gas che non viene modificato.

I professionisti che possono rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza, come ci spiega l’Art. 7, Co. 6, del DM 37/08, sono:

  • Se l’impianto non è soggetto ad un obbligo di progetto da parte di un professionista, la possono rilasciare sia un installatore abilitato che ricopre il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa di installazioni e che operi da almeno 5 anni, sia un professionista iscritto all’ordine professionale (un ingegnere o un architetto) che ha esercitato da almeno 5 anni la professione nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
  • Se l’impianto è soggetto ad obbligo di progetto, la dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata solo dal professionista iscritto all’ordine professionale, sempre con esperienza di almeno 5 anni nel settore a cui l’impianto si riferisce.

Come è fatta la Dichiarazione di Rispondenza e quali sono i documenti necessari?

La Dichiarazione di Rispondenza, essendo basata su un’ispezione visiva e un controllo tecnico, è un po’ diversa rispetto alla Dichiarazione di Conformità, e anche i documenti richiesti sono diversi. Sono quindi necessari:

  • Gli schemi e le planimetrie degli impianti;
  • Una serie di esami a vista effettuati dal professionista, che redigerà una relazione specifica;
  • Una serie di prove e misurazioni, sempre effettuate dal professionista che saranno incluse nella relazione (le prove e le misurazioni cambiano da impianto a impianto, sarebbe difficile provare la messa a terra per un impianto del gas!);
  • Identificazione e abilitazione del professionista che redige la DIRI;
  • Riferimenti a dichiarazioni preesistenti (allegate), se disponibili, e normative prese come riferimento nella dichiarazione di rispondenza;
  • Validazione con timbro del professionista.

La Dichiarazione di Rispondenza deve essere redatta in più copie e consegnata al committente, trattenuta dal professionista e consegnata in comune, dove sostituirà di fatto la Dichiarazione di Conformità.

Per avere un’idea della struttura di una dichiarazione di rispondenza è possibile visionare questo documento fac-simile emesso da un comune in provincia di Oristano, in Sardegna.

Quando non è vlida la Dichiarazione di Rispondenza?

Se l’impianto è stato realizzato successivamente all’entrata in vigore del DM 37/08: in questo caso è sempre necessaria la Dichiarazione di Conformità.

30 Commenti

  1. Un caso nel 2018 un installatore realizza gli Impianti Idrici e Termici di un appartamenmto, decesso all’improvviso dell’installatore, successivamente un altro installatore può fare la Dichiarazione di Rispondenza dei suddetti Impiant, oppure dichiarando il falso dichiara di averli fatti lui e redigere la D.D.C.

      • Per chi legge da ora in avanti: non è necessario “dichiarare il falso”, il secondo installatore può firmare tranquillamente la D.D.C. e semplicemente si assume lui la responsabilità di tutto ciò che è stato fatto dall’installatore precedente. E’ però nel suo pieno interesse verificare con la massima attenzione che tutto ciò che è stato fatto prima (non da lui) sia effettivamente conforme, perché firmando la D.D.C. se ne assume la piena ed esclusiva paternità e se dovesse capitare qualche incidente le rogne sono tutte sue.

        • Mi dispiace ma non sono d’accordo, la dichiarazione di conformità va fatta su ciò che si realizza, per l’impianto esistente esiste la dichiarazione di rispondenza.

  2. Dove posso trovare gli allegati da scaricare per redigere la DIRI per impianto termico? Ho cercato ma é impossibile trovarli.. Grazie

  3. Buongiorno, la sostituzione di un interruttore magneto termico nel quadro elettrico di piano è sufficiente per farsi rilasciare dal tecnico esecutore una dichiarazione di conformità per l’intero impianto dello stabile o quantomeno, e semprechè ciò sia possibile, per il solo piano in cui è stato sostituito l’interruttore?
    Grazie, saluti

  4. Salve, ho parzialmente realizzato un lavoro per un cliente al quale la ditta precedente non aveva rilasciato la dichiarazione di conformità . Ora mi viene richiesto a me di emettere la dichiarazione di rispondenza. E’ possibile farlo?

  5. A cosa si espone nei confronti della legge un committente, che commissiona comunque una Di.Ri. per un impianto post 2008, pur avendone contezza di non poterlo fare, e a cosa si espone un professionista che, tutto sommato, accetta l’incarico, esegue le verifiche del caso e dichiara che l’impianto è conforme ai DM37/08 tramite una Di.Ri. ?

  6. avendo la dichiarazione di conformità degli impianti , necessita fare La >DIRi per i VV.F. oppure è valida la DICO in applicazione della 46/90?? grazie

  7. Buongiorno, leggendo il vostro articolo sulle differenze fra DI.CO E DI.RI. ho notato chiarezza e completezza del contenuto stesso. Mi pare però di dovere sottolineare una dimenticanza quando Vi riferite ai professionisti abilitati a redigere la DI.RI. infatti il professionista iscritto almeno da 5 anni al suo Albo o Collegio, come nel caso dei Periti Industriali, possono tranquillamente firmare una DI.RI. visto che la normativa gli consente di progettare un qualunque impianto tecnico relativo al 37/08.

  8. Buongiorno, mi sono trovato ad intervenire in un condominio degli anni 70 composto da N. 6 Appartamenti.
    Con il proprietario dello stabile si è deciso di intervenire un maniera strutturale rieseguendo gli impianti.
    Gli impianti dei singoli appartamenti erano dotati di:
    – conduttori rigidi che non rispettano sezioni e colorazioni;
    – quadro elettrico con vecchi termici BTICINO e mancanza di interruttore differenziale;
    – frutti BTICINO MAGIC ormai andati;
    – montante appartamento dal contatore sottodimensionato;
    – quadro elettrico post-contatore mancante.
    Rieseguendo gli impianti si sono unicamente mantenute in larga parte le tubazioni e le scatole da frutto, mentre conduttori, frutti, scatole di derivazione, montanti e quadri elettrici sono stati completamente rieseguiti a nuovo.
    In questo caso in mancanza di certificazione perché degli anni 70, come devo procedere per certificare gli impianti?
    DIRI e poi DICO citando nuovo impianto oppure direttamente DICO citando nuovo impianto?

  9. Buongiorno.
    Come progettista di impianti elettrici, iscritto all’albo dei periti industriali da più di cinque anni, secondo voi posso rilasciare una DIRI per impianti termici (avendo le competenze necessarie)?
    Grazie.

  10. Sono un ingegnere civile edile iscritto all’albo degli ingegneri da oltre venti anni posso firmare un DIRI?

    • Buongiorno, si parla di comprovata esperienza di 5 anni nel settore, quindi ad esempio se ha fatto negli anni precedenti progetti e consulenze in ambito di impianti elettrici può fare una DIRI per un impianto elettrico; se nel settore gas può fare una DIRI per un impianto a gas …. e così per ogni settore di cui al DM 37/08.

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